Art. 1.
(Profilo professionale).

      1. L'autista di rappresentanza è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 5, è abilitato a svolgere attività di:

          a) conduzione dei mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato muniti dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di rappresentanza affidatogli;

          c) collaborazione, nella conduzione del mezzo di rappresentanza, con l'organo istituzionale, il suo staff e le altre amministrazioni;

          d) collaborazione, nella conduzione del mezzo di rappresentanza e in particolare in caso di servizi di tutela o di scorta dell'organo istituzionale, con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e la polizia locale.