1. L'autista di rappresentanza è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 5, è abilitato a svolgere attività di:
a) conduzione dei mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato muniti dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di rappresentanza affidatogli;
c) collaborazione, nella conduzione del mezzo di rappresentanza, con l'organo istituzionale, il suo staff e le altre amministrazioni;
d) collaborazione, nella conduzione del mezzo di rappresentanza e in particolare in caso di servizi di tutela o di scorta dell'organo istituzionale, con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e la polizia locale.